Approvato il 12 dicembre 2005 dall’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Roma, in
sostituzione dello Statuto del 6 ottobre 1959, D.P.R. N.1004.
Art. 1 - L'Accademia Nazionale di San Luca ha lo scopo di promuovere le arti e
l'architettura, di onorare il merito di artisti e studiosi eleggendoli nel Corpo Accademico, di
adoperarsi per la valorizzazione e la promozione delle arti e dell'architettura italiane.
Art. 2 - L'Accademia consta di tre Classi: Pittura, Scultura e Architettura, ed è
costituita da novanta Accademici Nazionali (trenta per ciascuna Classe); da trenta Accademici
Stranieri (dieci per ciascuna Classe); da trentasei Accademici Cultori; da ventiquattro Accademici
Benemeriti.
DEGLI ACCADEMICI
Art. 3 - Gli Accademici Nazionali sono eletti fra i pittori, gli scultori e gli
architetti italiani.
Art. 4 - Gli Accademici Stranieri sono eletti fra i pittori, gli scultori, e gli
architetti ovunque residenti.
Gli Accademici Cultori sono eletti fra gli studiosi dell'arte e dell'architettura, di ogni
nazionalità, venuti in particolare fama.
Gli Accademici Benemeriti sono eletti fra le persone di ogni nazionalità che si sono
eccezionalmente distinte verso le arti e verso l'Accademia.
Art. 5 - Il grado di Accademico di San Luca è a vita con tutti gli onori, diritti e
prerogative che competono, salvo il disposto dell'art.8.
Art. 6 - Gli Accademici tutti prendono parte attiva ai lavori dell'Accademia. Possono
ricevere incarichi dalla Presidenza, dal Consiglio, dalle Adunanze generali e possono proporre
tutte quelle iniziative atte a tutelare le arti, gli artisti ed il patrimonio artistico nazionale.
Gli Accademici possono essere eletti alle cariche accademiche secondo le norme contenute nel
presente statuto, ad eccezione di quelle riservate agli Accademici Nazionali delle tre Classi di
Pittura, Scultura e Architettura.
Art. 7 - I componenti dell'Accademia sono autorizzati a fregiarsi dell'emblema
dell'Istituto nelle occasioni e con le modalità che saranno stabilite da regolamento.
Art. 8 - L'Accademico Nazionale che per un biennio non partecipi di persona, in sede, alle
riunioni delle Classi ed alle Adunanze sarà nominato Emerito e continuerà a far parte della propria
Classe, conservando i soli onori del grado.
Il passaggio da Accademico Nazionale a Accademico Emerito sarà deliberato dall'Adunanza
generale ordinaria.
Art. 9 - L'Accademia ha un Presidente, un Vice Presidente ed un ex Presidente, i quali
durano nell'ufficio due anni.
Al termine del mandato, la carica di Presidente spetta al Vice Presidente, quella di Vice
Presidente ad un Accademico scelto in quella delle tre Classi dei Nazionali a cui non appartengono
né il Presidente in carica né quello uscente. In caso di vacanza, nel corso del biennio, del
Presidente, si provvede direttamente alla sostituzione con altro Accademico della stessa Classe e
con la stessa procedura di votazione prevista dall'articolo 28.
Il nuovo Presidente nominato durerà in carica per il tempo in cui sarebbe rimasto il
Presidente che sostituisce. Questa norma si applica anche in caso di sostituzione del Vice
Presidente. In caso di sostituzione, invece, dell'ex Presidente, la rispettiva Classe dei Nazionali
designa l'Accademico che deve assumerne le funzioni.
I membri della Presidenza delle tre Classi presiedono le adunanze delle Classi stesse; se il
Presidente di una delle Classi è assente, è sostituito dall'Accademico più anziano di grado
presente.
DELLA PRESIDENZA
Art. 10 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Accademia; convoca le adunanze;
sottoscrive i verbali delle adunanze del Consiglio, di quelle generali e della Classe che presiede,
firma la corrispondenza e i diplomi delle nomine accademiche; dispone la esecuzione delle
deliberazioni adottate dagli organi accademici; vigila sulla osservanza dello statuto e
dei regolamenti; ha il diritto di intervenire in tutte le Adunanze. In caso di assenza o di
impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dall’ex Presidente.
Art. 11 - La Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'ex
Presidente, dall'Accademico Segretario generale assistito dal Vice Segretario generale,
dall'Accademico Amministratore assistito da Vice Amministratore e, quando si tratta di questioni
amministrative, dal Collegio dei revisori.
Art. 12 - La Presidenza provvede alla amministrazione ordinaria, presiede ai servizi
dell'Accademia, disciplinati dai regolamenti approvati dall'Adunanza generale; esamina le questioni
che possono essere deferite dalle Classi, dal Consiglio e dalle Adunanze generali; disciplina la
pubblicazione degli scritti negli Atti dell'Accademia.
DEL CONSIGLIO
Art. 13 - Il Consiglio è costituito dai componenti la Presidenza e da altri
sei Accademici Nazionali, nel numero di due per ciascuna delle tre Classi Nazionali, oltre che
da un Accademico Cultore e da un Accademico Benemerito in rappresentanza delle rispettive
Classi che li designano.
Art. 14 - Compete al Consiglio:
a) promuovere tutte quelle iniziative che, in generale, ritiene utili nell'interesse delle
arti, dell'architettura e dell'Accademia in generale, particolarmente quando sono proposte
dalle singole Classi;
b) esaminare e proporre quanto dovrà essere sottoposto alle determinazioni delle Adunanze
generali;
c) esaminare e approvare i bilanci e sottoporli all'Adunanza generale ordinaria;
d) proporre alla Adunanza generale ordinaria tutti i provvedimenti amministrativi di spettanza
dell'Adunanza stessa;
e) autorizzare il Presidente a stare in giudizio;
f) adottare i provvedimenti relativi alla organizzazione degli Uffici ed al Personale;
g) decidere su ogni questione relativa al collocamento e al restauro di opere d'arte.
Art. 15 - Il Consiglio si aduna di regola non meno di una volta al mese ed anche su
richiesta scritta e motivata di cinque Consiglieri.
Art. 16 - I Consiglieri durano in carica due anni, salvo il caso di volontarie dimissioni
e il disposto dell'articolo seguente. Al termine del mandato possono essere rieletti.
Art. 17 - Il Consigliere che manchi senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive
s'intende decaduto dalla carica.
DELLE ADUNANZE
Art. 18 - Le adunanze sono:
di Classe degli Accademici Nazionali;
generali ordinarie degli Accademici Nazionali;
generali straordinarie di tutti gli Accademici.
Le Adunanze generali straordinarie possono essere anche pubbliche.
Art. 19 - Le Classi degli Accademici Nazionali esaminano e discutono gli argomenti
concernenti la materia che dà il titolo alla Classe stessa; predispongono le proposte e adottano le
deliberazioni da sottoporre al Consiglio e alle Adunanze generali; presentano le candidature per la
elezione di nuovi Accademici, secondo la competenza di ciascuna Classe.
Art. 20 - Le Adunanze generali ordinarie, da convocare di regola almeno una volta l'anno,
discutono e votano su questioni inerenti la vita accademica ad esse demandate dalla Presidenza, dal
Consiglio e dalle Classi; determinano il programma delle attività dell'Istituto, esaminano ed
approvano annualmente i bilanci, i conti e la relazione economica che presenterà la Presidenza;
deliberano altresì le alienazioni, gli acquisti, gli investimenti patrimoniali; danno il benestare
in merito alla accettazione di lasciti e donazioni; procedono alla elezione degli Accademici e
delle cariche.
Art. 21 - Le Adunanze generali straordinarie vengono convocate quando il Presidente o il
Consiglio o una delle tre Classi considerano necessario o urgente discutere questioni che
riguardano la vita dell'Accademia o i suoi rapporti con l'esterno. Le Adunanze generali
straordinarie non pubbliche sono valide quando siano presenti almeno trenta Accademici
Nazionali.
Art. 22 - Tutte le altre Adunanze sono valide in prima convocazione, salvo il disposto
dell'art. 30 (per le elezioni), quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto;
sono valide in seconda convocazione, da indire anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero
dei presenti, salvo sempre per quanto si riferisce alle elezioni. Le relative deliberazioni sono
valide se raccolgono il suffragio della maggioranza e, in caso di elezione, dei due terzi dei
presenti, salvo quanto è previsto per le votazioni di Classe dall'art. 30, comma 5.
Art. 23 - Le votazioni si fanno per alzata di mano, quelle che si riferiscono a
persone si fanno per scrutinio segreto. Gli Accademici Nazionali potranno essere invitati, in sede
di votazione per le elezioni e nomine, ad esprimersi per lettera nei modi e nei termini che
verranno stabiliti con regolamento approvato nell'Adunanza generale ordinaria.
Art. 24 - Gli inviti alle adunanze debbono essere notificati almeno quindici giorni prima
della data fissata per ciascuna seduta con ordine del giorno scritto.
Nelle Adunanze non possono essere discussi argomenti che non siano iscritti all'ordine del
giorno.
Tutti gli Accademici possono proporre per iscritto alla Presidenza argomenti da inserire
all'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 25 - Le Classi degli Accademici Nazionali e le adunanze generali ordinarie debbono
essere convocate in seduta straordinaria quando un terzo dei rispettivi componenti ne faccia
richiesta scritta motivata al Presidente.
DEL SEGRETARIO GENERALE E DELLA SEGRETERIA
Art. 26 - Il Segretario generale è uno studioso di noto valore eletto tra gli Accademici.
Egli in modo particolare promuove e coordina i programmi culturali dell'Accademia. Il Segretario
generale interviene a tutte le Adunanze; controfirma con il Presidente i verbali delle sedute;
vigila sullo svolgimento dei concorsi; sovrintende ai servizi dell'Accademia; compila gli Atti, per
quanto riguarda specialmente la parte letteraria e storica dell'Accademia; cura tutte le
pubblicazioni di cui all'art. 35.
Nelle Adunanze esprime parere consultivo. Resta in carica cinque anni, ma può essere
confermato.
E' coadiuvato e sostituito, in caso di assenza, da un Accademico Vice Segretario, eletto dal
Consiglio, che ha le stesse attribuzioni e facoltà dell'Accademico Segretario.
Possono far parte della Segreteria due Vice Segretari Aggiunti, nominati dal Consiglio
Accademico con l'osservanza di quelle norme che il Consiglio riterrà opportuno di
determinare.
DELLE ELEZIONI
Art. 27 - Tutte le elezioni sono disposte una volta l'anno, nel primo semestre dell'anno
solare.
La Segreteria farà conoscere tempestivamente il numero dei posti vacanti, perché si possa
procedere alle designazioni da sottoporre alle Adunanze delle Classi e generali, che avranno luogo
nei termini e nei modi stabiliti dalle disposizioni statutarie e regolamentari.
In sede di Adunanze delle Classi gli Accademici presenti potranno proporre anche nominativi
non designati.
Art. 28 - Allorquando il Vice Presidente dell'Accademia è promosso per turno di Classe
alla Presidenza, si provvede alla elezione del nuovo Vice Presidente, che deve essere scelto nella
Classe a cui spetta il turno.
Ciascun componente la Classe vota con scheda contenente tre nomi. I tre nomi che riportano
maggiori voti sono presentati alla Adunanza generale ordinaria, la quale elegge il Vice Presidente
con scheda recante un solo nome. E' eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.
Art. 29 - Le elezioni degli Accademici Nazionali avvengono su proposte delle rispettive
Classi, che segnalano anche gli Accademici Stranieri. Le elezioni degli Accademici Cultori
avvengono su proposta scritta di almeno dieci Accademici e così per la categoria dei Benemeriti.
Le proposte sono presentate all'Adunanza generale ordinaria.
Art. 30 - Le Adunanze per le elezioni sono valide se partecipano alle votazioni in prima
convocazione i due terzi degli Accademici aventi diritto di voto.
Nelle votazioni dovrà riportarsi la maggioranza prescritta dall'art. 22, salvo il disposto
dell'art. 28, comma 2.
Ove nella prima convocazione manchi il numero legale o nessuno dei candidati raccolga la
maggioranza prescritta, si procede ad altra votazione in seconda convocazione.
La seconda Adunanza, salvo sempre l'osservanza dell'articolo 22 per la maggioranza dei voti,
sarà valida se il numero dei votanti non sarà inferiore al terzo degli aventi diritto al voto.
Per la designazione degli artisti da parte delle Classi si osserveranno anche le seguenti
norme.
I nominativi dei candidati artisti, scrutinati dalla Classe per la nomina ad Accademici, che,
pur avendo riportato i due terzi dei voti prescritti nelle votazioni considerate nei commi
precedenti, non abbiano però raggiunta la maggioranza assoluta dei voti favorevoli da parte degli
aventi diritto al voto, saranno sottoposti ad altra votazione di Classe da avvenire
obbligatoriamente per lettera a scrutinio segreto a norma dell'art. 23.
Verranno sottoposti all'Adunanza generale ordinaria solamente quei nominativi che avranno
ottenuto in questa ultima votazione di Classe la maggioranza assoluta da parte degli aventi diritto
al voto.
Qualora non si addivenisse nelle prescritte votazioni alle elezioni, queste vengono rinviate
all'anno successivo.
Se trattasi di elezioni negative del Vice Presidente, questa carica sarà affidata, fino a
nuova elezione, al Presidente della Classe alla quale spetta il turno.
DELL'AMMINISTRAZIONE
Art. 31 - L'amministrazione ordinaria dell'Accademia è esercitata dalla Presidenza ed è
affidata a un Amministratore e a un Vice Amministratore, entrambi eletti dal Consiglio. Durano in
carica tre anni.
L'Amministratore è un Accademico, possibilmente residente a Roma. Suo compito è di
collaborare a definire e mettere in atto i programmi economici dell'Accademia. Egli firma gli atti
economici predisposti dalla ragioneria e in particolare gli ordini di incasso e pagamento.
E' coadiuvato e sostituito, in caso di assenza, da un Vice Amministratore, residente a Roma
ma non necessariamente Accademico, esperto in questioni economiche e finanziarie.
Al Vice Amministratore possono essere delegate le stesse competenze e responsabilità
attribuite all'Accademico Amministratore per la gestione ordinaria.
L'Accademico Amministratore dispone delle erogazioni delle somme entro i limiti stabiliti
dagli stanziamenti dei bilanci preventivi. Le somme provenienti da alienazioni di beni, da lasciti,
da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da investirsi a patrimonio, devono essere
impiegate in titoli adeguatamente garantiti.
Art. 32 - Ogni triennio vengono dal Consiglio eletti cinque Revisori dei conti, e
precisamente tre effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli Accademici fino a un massimo di
tre. Uno degli effettivi deve essere scelto tra estranei particolarmente competenti in materia
amministrativa. Possono essere confermati.
I Revisori riferiscono ogni anno al Consiglio, con relazione scritta, sull'andamento
dell'amministrazione e saranno presenti in tutte le Adunanze che trattano argomenti
amministrativi.
DEI CONCORSI E DEI PREMI
Art. 33 - I concorsi artistici sono organizzati dalle rispettive Classi, sempre che
non sia diversamente disposto da statuti o regolamenti dei premi.
Le eventuali Commissioni giudicatrici dei concorsi che dovessero essere nominate in
osservanza di speciali norme dettate da statuti o regolamenti di premi specifici debbono essere
nominate dalle singole Classi o dalla Presidenza, qualora sia così disposto.
I giudizi delle Classi e delle Commissioni debbono essere partecipati alla Adunanza generale
ordinaria.
DELLE COLLEZIONI ARTISTICHE E DELLA BIBLIOTECA
Art. 34 - Il Consiglio elegge per un triennio, e può confermare, tre Accademici perché
sovrintendano alla Galleria ed altre Collezioni dell'Accademia. Il Consiglio elegge anche due
Accademici Sovrintendenti alla Biblioteca e dell'Archivio per la durata di anni tre e conferisce a
un Accademico, ogni quinquennio, l'incarico di Conservatore della Biblioteca stessa.
DELLE PUBBLICAZIONI
Art. 35 - L'Accademia pubblica atti, memorie e rendiconti. Pubblicazioni speciali e
straordinarie possono essere promosse ed assunte dall'Accademia o farsi sotto i suoi auspici. Nelle
pubblicazioni dell'Accademia potranno trovare posto anche lavori, comunicazioni e note di studiosi
non appartenenti all'Accademia, purché soddisfino alle condizioni che l'Accademia stimerà
conveniente ed opportuno di stabilire.
DELL'ANNO ACCADEMICO
Art. 36 - L'anno accademico ha inizio il giorno 18 ottobre, festa di S. Luca. L'anno
finanziario è quello solare.
MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 37 - Eventuali proposte di modifiche del presente Statuto debbono essere presentate
per iscritto in apposita Adunanza generale da non meno di un terzo degli Accademici Nazionali
aventi diritto al voto. Le proposte saranno messe in discussione in altra Adunanza generale
ordinaria da tenere almeno sessanta giorni dopo la presentazione.
Prima che la seconda Adunanza abbia luogo, le proposte saranno comunicate almeno 30 giorni
prima a tutti gli Accademici Nazionali.
Le modifiche s'intenderanno approvate qualora il numero dei votanti non sia inferiore a un
terzo degli aventi diritto al voto.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
Art. 38 - All'Adunanza generale ordinaria è demandata l'approvazione delle norme
regolamentari considerate nel presente Statuto.
NORME TRANSITORIE
Art. 39 - L'attuale classe degli Accademici Corrispondenti è ad esaurimento nel senso che
nessun Accademico Corrispondente verrà più eletto.
Art. 40 - Il passaggio da Accademico Corrispondente a Nazionale è regolato da speciali
elezioni, da tenersi nel secondo semestre dell'anno solare.
L'Accademico che non otterrà la maggioranza prevista nell'art. 30 sarà collocato fra i
Nazionali in soprannumero, sempre rimanendo nella rispettiva Classe, ricevendo i soli onori
del grado.